I) Provenienza della proprietà del Lago di Paola
In epoca preunitaria – precisamente nel 1728 - lo Stato Pontificio iniziò la realizzazione nell’area del Lago di Paola di una “valle di pesca” sul modello delle “valli di Comacchio”. Tale attività venne affidata a famiglie fatte confluire appositamente dal Veneto e venne organizzata in funzione di un sistema di trasporto del pescato da Terracina a Roma. Lo Stato Italiano trovò attiva tale intrapresa allorché nel l870 acquisì per occupazione bellica le terre dello Stato Pontificio.
In data 22 aprile 1881, in base alla legge 21 agosto 1862 n. 793, autorizzante l’alienazione dei beni demaniali non destinati ad uso pubblico o richiesti per pubblico servizio, lo Stato Italiano (rappresentato dall’Intendenza di Finanza e subentrato alla Reverenda Camera Apostolica cui il bene, già di proprietà papale, era da ultimo pervenuto) vendette per trattativa privata l’intero ex feudo del Circeo, comprendente il lago (nella sua intera estensione dal Mar Tirreno alle paludi pontine), al Cav. Ottavio Giachetti. Con atto in data 3 marzo 1888, il Cavalier Giachetti alienò il Lago di Paola ed annessi terreni a Clementino Battista (antenato della Famiglia Scalfati), che lo trasmise per successione ai suoi eredi per pervenire, da ultimo, in proprietà all’Avv. Giulio Scalfati.
L’Avv. Giulio Scalfati è morto l’8 settembre 2007. Sulla base delle disposizioni testamentarie di quest’ultimo, la proprietà comune del Lago di Paola e dei terreni annessi è stata trasferita ai due figli, Anna Scalfati e Alfredo Scalfati (per un terzo ciascuno) e ai nipoti, Andrea Bazuro, Saverio Scalfati, Giovanni Sangiorgi e Giacomo Sangiorgi (per un terzo, ripartito in quote uguali tra loro). Il Lago di Paola è attualmente proprietà indivisa, amministrata unicamente dall’Amministratore nominato dalla Comunione Ereditaria in data 13 maggio 2009, nella persona dell'Avv. Andrea Bazuro.
* * *
II) Natura giuridica del Lago di Paola
Lo Stato Italiano - a partire dal secondo dopoguerra - ha posto in essere una serie di azioni ad ampio spettro, volte ad acquisire la proprietà del Lago di Paola sulla base di provvedimenti autoritativi, sostenendo che per sua natura e per sue caratteristiche oggettive e funzionali lo stesso avesse natura demaniale.
In particolare, lo Stato Italiano ha, in primis, tentato di far rientrare il Lago di Paola nell’ambito del demanio idrico. Con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 dicembre 1944, il Lago veniva iscritto nello schema di un terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia di Latina. L’Avv. Alfredo Scalfati propose opposizione avverso tale iscrizione in sede amministrativa. Tuttavia, con decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 2 settembre 1946, la proposta opposizione venne rigettata e l’elenco impugnato fu approvato. Avverso tale decreto, in data 8 gennaio 1947, l’Avv. Alfredo Scalfati propose ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma. Con sentenza 7 febbraio – 26 aprile 1955, il Tribunale adito rigettò il ricorso dello Scalfati. Quest’ultimo appellò quindi il provvedimento di fronte al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (“TSAP”) che, con sentenze del 27 luglio 1956 e dell’11 maggio/4 giugno 1957, accolse l’appello dello Scalfati dichiarando la natura privata delle acque del lago, con conseguente illegittimità del provvedimento di iscrizione delle stesse nell’elenco delle acque pubbliche. L’amministrazione statale propose ricorso avverso tale provvedimento, ma le Sezioni Unite della Cassazione risolsero definitivamente la questione rigettando con sentenza del 20 giugno 1958 il ricorso dell’amministrazione statale e confermando in pieno la natura privata delle acque del Lago (l’efficacia e la persistenza di tale provvedimento è stato recentemente confermato dall’ordinanza 14 marzo 2007 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).
In secondo luogo, con ricorso in data 8 aprile 1997, il Comune di Sabaudia chiese al Commissario agli usi civici per la Toscana, il Lazio e l’Umbria che venisse accertato che il Lago di Paola era oggetto di demanio civico. Con sentenza non definitiva in data 17 ottobre 2001 il Commissario dichiarò che il bacino lacustre aveva natura di demanio civico indiviso. Contro tale decisione propose reclamo l’Avv. Giulio Scalfati; con sentenza in data 7 ottobre 2003 la Corte di Appello di Roma, sezione usi civici, accolse il reclamo e, per l’effetto, escluse che il Lago di Paola potesse avere natura di demanio civico. Tale decisione è stata da ultimo confermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16891 del 6-25 luglio 2006.
Infine, lo Stato ha tentato di dimostrare che il Lago di Paola avesse le caratteristiche necessarie per essere ricompreso nel demanio marittimo. Tale questione è stata risolta dalla Cassazione Civile, con la riaffermazione della natura non demaniale del bene contenuta nella sentenza 19 marzo 1984, n. 1863. Tale sentenza ha confermato il decisum della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2570 del 28 ottobre – 9 dicembre 1980. L’inidoneità del Lago ad essere ricompreso nell’ambito del demanio marittimo è stata confermata osservando come “non solo attesa la conformazione ed ubicazione del lago e la rete viaria circostante non sussiste alcun interesse pubblico alla creazione di linee di comunicazione marittima, non essendovi punti da collegare, ma che – quanto all’approdo ed al rifugio dei natanti – in relazione alla struttura e alle dimensioni dei varchi delle acque del lago verso il mare, l’ingresso nel bacino interno è impossibile e potrebbe avvenire solo a costo di imponenti ed attualmente nemmeno programmati lavori di ristrutturazione dei canali di accesso altre alla costruzione ex novo di moli, banchine, pontili e fondali. I due canali, attraverso cui la comunicazione con il mare si verifica, invero, hanno una profondità media poco prima delle foci di circa ottanta centimetri e la loro larghezza di circa quindici metri nel tratto finale si restringe a pochi metri, il che rende particolarmente problematica qualsiasi utilizzazione del lago ai fini della navigazione e del trasporto marittimo, nel si concreta la più importante manifestazione della demanialità marittima in quanto si tratta di beni che sono per natura destinati alla navigazione”.
Da ultimo, nell’ambito del procedimento relativo al sequestro dei pontili della “Darsena” gestita dalla In Land Sea S.r.l. (di cui è amministratore unico il Dott. Alfredo Scalfati, uno dei comproprietari del lago), la III Sezione della Corte di Cassazione Penale ha respinto l’ulteriore ricorso per il dissequestro dei pontili presentato dalla stessa In Land Sea S.r.l. con sentenza n. 1339 R.G. n. 39888/06 (di seguito, la “Sentenza n. 1339”), avanzando incidentalmente un’ipotesi di demanialità marittima del lago.
Nonostante tale ultima pronuncia, per quanto occorrer possa, anche la Presidenza della Repubblica si è espressa nel luglio del 2008 sulla titolarità del Lago di Sabaudia, a seguito di una richiesta di chiarimento presentata dal Sindaco di Sabaudia. Con parere rilasciato dal Consigliere del Presidente della Repubblica agli Affari Interni, interessata la competente Direzione Centrale dell’Agenzia del Demanio, è stata confermata la natura privata del bene sulla base dei precedenti atti dispositivi e dei giudicati formatisi alla data (il parere è disponibile sul website nella sezione "Documenti"). In merito alla Sentenza n. 1339, il parere ha tuttavia interpellato l’Avvocatura dello Stato per verificare la sussistenza e gli eventuali margini di iniziativa da parte dello Stato.
Con parere rilasciato in data 8 novembre 2008, con riferimento anche alla Sentenza n. 1339, anche l’Avvocatura dello Stato ha confermato la natura privata del Lago di Paola.